Salta al contenuto Passa al footer

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STUDI PORTOGHESI E BRASILIANI (AISPEB)

Art. 1

È costituita l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STUDI PORTOGHESI E BRASILIANI (AISPEB) con sede in Roma, presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro n.5.
L’Associazione opera senza fini di lucro, ha durata illimitata potendo però essere anticipatamente sciolta dall’Assemblea Generale.

Art. 2

L’Associazione si propone di promuovere contatti e incontri regolari fra gli studiosi italiani dell’ambito lusofono al fine di favorirne il compito di ricerca scientifica e l’attività didattica a tutti i livelli; di promuovere e diffondere la conoscenza critica della cultura portoghese, brasiliana e, più in generale dei paesi lusofoni, con particolare attenzione alle discipline linguistico-letterarie e storico-culturali; di coordinare, infine, le proprie iniziative con quelle di Associazioni analoghe in Italia e all’estero.

Art. 3

Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione si propone di indire giornate di studio, convegni e seminari, nonché di promuovere altre attività, fra cui l’allestimento di un portale sul web, la pubblicazione di un bollettino periodico in formato elettronico con le informazioni sull’attività scientifica e didattica e un volume di studi possibilmente con periodicità annuale.
L’Associazione potrà altresì collaborare con e aderire ad altri organismi e associazioni aventi scopi similari, nonché creare strutture proprie o utilizzare quelle di altri esistenti sul territorio nazionale ed estero.
L’associazione opera in assenza di fini di lucro e rispetta il principio di
democraticità interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’associazione, pertanto, assicura una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 4

L’Associazione è costituita da soci effettivi e soci onorari, nonchè partecipano all’attività dell’associazione senza essere soci i sostenitori.

Art. 5

Possono far parte dell’Associazione come soci effettivi tutti i professori ordinari, straordinari, associati, i ricercatori ed equiparati dei settori disciplinari L-LIN/08 – Letterature portoghese e brasiliana e L-LIN/09 Lingua e traduzione – Lingue portoghese e brasiliana, in servizio presso Atenei italiani.
Per essere ammesso come socio effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo, versare l’eventuale quota deliberata di anno in anno dallo stesso e dichiarare di condividere gli scopi sociali.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I soci potranno beneficiare delle comunicazioni ufficiali e dell’invio di eventuali bollettini o periodici.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote annuali e ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Su proposta del Presidente dell’Associazione, approvata dal Consiglio Direttivo, possono essere ammessi, in qualità di soci onorari, studiosi, italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti in vario modo nella promozione e nella diffusione delle culture e letterature di lingua portoghese. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale, ma possono partecipare alle attività (convegni, congressi) dell’Associazione e hanno diritto di voto all’interno dell’Assemblea generale. Con le stesse modalità potrà essere nominato un Presidente Onorario che, per meriti acquisiti, rappresenti la storia e la continuità della ricerca negli ambiti scientifici
dell’associazione e come tale faccia parte dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 7

Possono partecipare all’attività dell’Associazione ma senza diritto di voto né essere eletti alle cariche associative i seguenti soggetti in qualità di sostenitori:

a) i docenti a contratto di insegnamenti relativi ai settori scientifico-disciplinari L-LIN/08 e L-LIN/09 in servizio presso tutti gli atenei italiani;
b) i collaboratori ed esperti linguistici di lingua portoghese in servizio
presso gli atenei italiani;
c) i titolari di assegni di ricerca, i cultori della materia, i dottorandi e i
dottori di ricerca in materie attinenti gli ambiti scientifici dell’Associazione.

I sostenitori sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale, possono partecipare alle attività (convegni, congressi etc.) dell’Associazione e possono intervenire nelle Assemblee generali ma senza diritto di voto.
I sostenitori possono essere ammessi alle attività dell’associazione su proposta del Presidente dell’Associazione, approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualifica di socio si perde:
– per dimissioni;
– per morosità della quota associativa annuale;
– per esclusione.
Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione.
L’insolvenza è definitiva quando il pagamento della quota non avviene entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza stabilita.
Il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione del socio con le stesse modalità per l’ammissione. È escluso di diritto il socio che perde i requisiti di cui al precedente art.5.

Art. 9

Sono organi dell’Associazione: la Presidenza, il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea generale.

Art. 10

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i professori ordinari in servizio aderenti all’associazione, rappresenta a tutti gli effetti
l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale; nomina l’Ufficio di Presidenza, costituito a sua volta da un VicePresidente vicario, con piena delega in caso di impedimento o motivata assenza, da un Segretario con compiti organizzativi e da un Tesoriere. Questi ultimi due potranno essere scelti fra i professori ordinari e associati, o fra i ricercatori in servizio aderenti all’associazione. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente una sola volta. A lui spetta inoltre la possibilità di proporre un Presidente onorario secondo le modalità indicate nell’art. 6. In prima istanza, i Soci Fondatori eleggono immediatamente il Presidente dell’associazione e l’eventuale Presidente Onorario proposto, nonchè il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è formato da un rappresentante di ciascuna delle Università in cui sono attivati i settori disciplinari indicati nell’art. 5, scelto dai membri effettivi fra i professori ordinari, associati o ricercatori dell’Associazione, che fanno riferimento all’Università stessa. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente per un’unica volta.

Al Consiglio Direttivo spetta:
a) l’elezione del Presidente secondo le modalità indicate nell’art. 10;
b) la promozione dell’attività dell’Associazione secondo le direttive
statutarie, precisate dall’Assemblea, cui deve sottoporre una relazione alla fine di ogni mandato;
c) la definizione dell’Ordine del Giorno di ogni Assemblea generale e la decisione sulle questioni in votazione all’Ordine del Giorno;
d) la determinazione della quota associativa annuale;
e) le decisioni in ordine all’ammissione o all’esclusione dei soci effettivi e onorari;
f) l’ammissione dei sostenitori.

Il Consiglio si riunisce normalmente su convocazione del Presidente o su richiesta congiunta della maggioranza dei consiglieri. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.
La presenza dei 2/5 (due quinti) dei consiglieri è richiesta per la validità delle deliberazioni, le quali sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza in caso di parità del voto del Presidente.
Il Consiglio decade dalla sua carica in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri.
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell’Assemblea, con necessità però di ratifica da parte della stessa Assemblea, entro 30 (trenta) giorni.
Il Consiglio Direttivo può invitare alle assemblee, a titolo consultivo, quanti a giudizio del consiglio stesso per competenza contribuiscano o possano contribuire alla vita e agli interessi dell’associazione.

Art. 12

L’Assemblea generale è formata dalla totalità dei soci (effettivi e onorari).
Salvo il caso di scioglimento dell’Associazione, per il quale è prevista la maggioranza assoluta dei soci, essa delibera a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea stessa è convocata dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando almeno un quarto dei soci effettivi ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente. L’Ordine del Giorno è fissato dal Consiglio Direttivo che terrà conto delle proposte dei soci onorari, dei soci effettivi pervenute almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
È ammessa la delega di primo grado di un socio effettivo ad un altro purché individualmente sottoscritta e purché il socio delegato non ne rappresenti più di uno.

All’Assemblea generale spetta:
a) la definizione del programma dell’Associazione;
b) l’approvazione della relazione triennale del Consiglio Direttivo;
c) l’approvazione del bilancio dell’associazione, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalle quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;
– da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni di
qualsiasi natura.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale deve essere devoluto per intero ad altre Associazioni con finalità analoghe.
È categoricamente esclusa la possibilità di trasmettere sia per atto tra vivi che “mortis causa” la quota o il contributo versato da ogni singolo socio, o la sua rivalutazione.

Art. 14

L’Associazione chiude l’esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio. Inoltre, entro e non oltre il 30 (trenta) maggio dovrà essere convocata l’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo.
È vietata comunque la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questo sia imposto per legge.

Art. 15

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea Generale straordinaria con una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi il diritto al voto.
La stessa assemblea determinerà le modalità e la nomina dei liquidatori.

Art. 16

Lo statuto può essere modificato per delibera dell’Assemblea in seduta straordinaria con la presenza e il voto favorevole, anche per delega, dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

AISPEB © 2024. Tutti i diritti riservati.

realizzazione ideia